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STATUTO
Denominazione - Sede - Scopo 
Art. 1
E' costituita la Società degli Urologi del Nord Italia -
S.U.N.I. - con sede in Milano, presso l'Istituto di Urologia dell'Università
degli Studi di Milano. (Milano - 22.4.1993)
Art. 2
L'associazione è indipendente, apartitica, non ha fini di
lucro ed ha durata illimitata.
Art. 3
L'associazione persegue i seguenti scopi:
- a) promuovere gli studi e le ricerche in Urologia
- b) promuovere un Convegno annuale che dovrà essere tenuto
a turno in località situate nelle singole regioni dell'Italia
Settentrionale e definirne il regolamento
- c) promuovere la incentivazione e facilitazione di contatti
tra Urologi italiani e stranieri
- d) promuovere la raccolta, la coordinazione ed elaborazione
dei dati ed informazioni connesse con i problemi sopra menzionati,
anche mediante la costituzione di Archivi centralizzati di informatica
a disposizione degli Urologi
- e) promuovere studi e ricerche attinenti l'Urologia, favorendone
la diffusione.
Art. 4
Per conseguire tali scopi, l'associazione intende operare in armonia
e collaborazione con gli organi dello Stato, con le amministrazioni
regionali, provinciali, comunali e con altri enti ed associazioni
che perseguono scopi analoghi ai propri.
Art. 5
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'associazione si
avvale delle prestazioni volontarie dei Soci e della collaborazione
di terzi e di personale dipendente.
Patrimonio 
Art. 6
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote
sociali e dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e da quanto
comunque pervenuto all'associazione.
Soci 
Art. 7
I soci sono: Ordinari ed Onorari
- Soci Ordinari: sono Medici Chirurghi e cultori della Specialità
che hanno versato il contributo associativo annuale eccezion fatta
per gli specializzandi che comprovino tale status con relativa certificazione.
(Final Borgo '02)
-Soci Onorari - sono nominati dall'Assemblea, su designazione
di un socio, previo parere favorevole del 50% dei soci onorari in carica, tra persone od Enti particolarmente distintisi per
la partecipazione al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
Organi Sociali 
Art. 8
Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Segretario
Tesoriere ed il Vice Segretario Tesoriere.
Art. 9
L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e vi possono partecipare,
senza diritto di voto, i Soci Onorari.
Art. 10
La convocazione dell'Assemblea, con relativo ordine del giorno,
avviene per lettera prioritaria o tramite email inviata almeno 15 giorni prima
della data fissata, al domicilio dichiarato dal Socio.
Art. 11
L'Assemblea deve essere convocata dal Segretario Tesoriere o dal
Vice Segretario Tesoriere almeno una volta l'anno in occasione del
Convegno annuale per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
In quest'ultimo caso, se il Segretario Tesoriere non vi provvede,
la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale
di Milano.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sulla
nomina del Segretario Tesoriere e del Vice Segretario Tesoriere,
sulla nomina del Presidente del Convegno annuale, definisce il Regolamento
del Convegno annuale, sceglie con due anni di anticipo la sede del
Convegno, determina le quote annuali dei Soci Ordinari e delibera
sugli altri argomenti attinenti la gestione dell'associazione riservati
alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame
dal Segretario Tesoriere.
Art. 13
L'Assemblea è presieduta dal Segretario Tesoriere o dal Vice
Segretario Tesoriere e, in assenza di entrambi, dal socio ordinario
più anziano per età, presente in Assemblea. L'Assemblea
provvede alla nomina del Segretario.
Art. 14
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei Soci presenti ed in regola con il pagamento della quota
associativa, i quali possono farsi rappresentare da altro socio.
Per deliberare le modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'associazione
e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 15
Le delibere adottate devono essere verbalizzate in apposito registro
sottoscritte dal Presidente del Convegno e dal Segretario dell'Assemblea
e messe a disposizione per la loro lettura presso la sede dell'associazione.
Art. 16
Il Segretario Tesoriere ed il Vice Segretario Tesoriere vengono
eletti dall'Assemblea e restano in carica tre anni.
Il mandato è rinnovabile.
Il primo Segretario Tesoriere e il primo Vice-Segretario Tesoriere
vengono nominati nell'atto costitutivo della associazione.
Art. 17
Il Segretario Tesoriere ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.
Il Segretario Tesoriere ha, fra l'altro, competenza per:
- l'attuazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo e gli scopi
dell'associazione
- la determinazione delle modalità di riscossione delle quote
sociali
- la proposta all'Assemblea della nomina dei Soci Onorari
- l'elaborazione del programma di lavoro per ogni anno sociale da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- disporre il depennamento dall'Albo Sociale dei Soci morosi. (Si
considerano Soci morosi i soci non in regola con il pagamento della
quota annuale per un biennio)
- conservare e curare l'aggiornamento dell'Albo Sociale (Libro Soci).
Art. 18
Il Segretario Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'associazione,
dà esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea e,
in caso di urgenza, prende ogni opportuna decisione, salvo riferire
all'organo competente non appena possibile.
Art. 19
Il Vice Segretario Tesoriere sostituisce il Segretario Tesoriere
in caso di assenza o di impedimento assumendone le funzioni e svolgendo
i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.
Norme finali 
Art. 20
L'esercizio sociale chiude il 30 aprile di ogni anno.
Art. 21
In caso di messa in liquidazione dell'associazione, l'Assemblea
dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone
i poteri.
I beni costituenti il patrimonio dell'associazione verranno devoluti
integralmente ad altri Enti aventi scopi benefici.
Art. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme
adottate dal Codice Civile Italiano.

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