Denominazione - Sede - Scopo
Art. 1 E' costituita la Società degli Urologi del Nord Italia - S.U.N.I. - con sede in Milano, presso l'Istituto di Urologia dell'Università degli Studi di Milano. (Milano - 22.4.1993) Art. 2 L'associazione è indipendente, apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata. Art. 3 L'associazione persegue i seguenti scopi: a) promuovere gli studi e le ricerche in Urologia b) promuovere un Convegno annuale che dovrà essere tenuto a turno in località situate nelle singole regioni dell'Italia Settentrionale e definirne il regolamento c) promuovere la incentivazione e facilitazione di contatti tra Urologi italiani e stranieri d) promuovere la raccolta, la coordinazione ed elaborazione dei dati ed informazioni connesse con i problemi sopra menzionati, anche mediante la costituzione di Archivi centralizzati di informatica a disposizione degli Urologi e) promuovere studi e ricerche attinenti l'Urologia, favorendone la diffusione. Art. 4 Per conseguire tali scopi, l'associazione intende operare in armonia e collaborazione con gli organi dello Stato, con le amministrazioni regionali, provinciali, comunali e con altri enti ed associazioni che perseguono scopi analoghi ai propri. Art. 5 Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'associazione si avvale delle prestazioni volontarie dei Soci e della collaborazione di terzi e di personale dipendente. Patrimonio Art. 6 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali e dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e da quanto comunque pervenuto all'associazione. Soci Art. 7 I soci sono: Ordinari ed Onorari - Soci Ordinari: sono Medici Chirurghi e cultori della Specialità che hanno versato il contributo associativo annuale eccezion fatta per gli specializzandi che comprovino tale status con relativa certificazione. (Final Borgo ’02) -Soci Onorari - sono nominati dall'Assemblea, su designazione di un socio, tra persone od Enti particolarmnente distintisi per la partecipazione al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Organi Sociali Art. 8 Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Segretario Tesoriere ed il Vice Segretario Tesoriere. Art. 9 L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e vi possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci Onorari. Art. 10 La convocazione dell'Assemblea, con relativo ordine del giorno, può avvenire oltre che per lettera raccomandata anche tramite posta prioritaria o via e-mail (modifica statutaria Genova 2010), inviata almeno 15 giorni prima della data fissata, al domicilio dichiarato dal Socio. Art. 11 L'Assemblea deve essere convocata dal Segretario Tesoriere o dal Vice Segretario Tesoriere almeno una volta l'anno in occasione del Convegno annuale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se il Segretario Tesoriere non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Milano. Art. 12 L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina del Segretario Tesoriere e del Vice Segretario Tesoriere, sulla nomina del Presidente del Convegno annuale, definisce il Regolamento del Convegno annuale, sceglie con due anni di anticipo la sede del Convegno, determina le quote annuali dei Soci Ordinari e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Segretario Tesoriere. Art. 13 L'Assemblea è presieduta dal Segretario Tesoriere o dal Vice Segretario Tesoriere e, in assenza di entrambi, dal socio ordinario più anziano per età, presente in Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario. Art. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti ed in regola con il pagamento della quota associativa, i quali possono farsi rappresentare da altro socio. Per deliberare le modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Art. 15 Le delibere adottate devono essere verbalizzate in apposito registro sottoscritte dal Presidente del Convegno e dal Segretario dell'Assemblea e messe a disposizione per la loro lettura presso la sede dell'associazione. Art. 16 Il Segretario Tesoriere ed il Vice Segretario Tesoriere vengono eletti dall'Assemblea e restano in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile. Il primo Segretario Tesoriere e il primo Vice-Segretario Tesoriere vengono nominati nell'atto costitutivo della associazione. Art. 17 Il Segretario Tesoriere ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea. Il Segretario Tesoriere ha, fra l'altro, competenza per: - l'attuazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo e gli scopi dell'associazione - la determinazione delle modalità di riscossione delle quote sociali - la proposta all'Assemblea della nomina dei Soci Onorari - l'elaborazione del programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - disporre il depennamento dall'Albo Sociale dei Soci morosi. (Si considerano Soci morosi i soci non in regola con il pagamento della quota annuale per un biennio) - conservare e curare l'aggiornamento dell'Albo Sociale (Libro Soci). Art. 18 Il Segretario Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'associazione, dà esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea e, in caso di urgenza, prende ogni opportuna decisione, salvo riferire all'organo competente non appena possibile. Art. 19 Il Vice Segretario Tesoriere sostituisce il Segretario Tesoriere in caso di assenza o di impedimento assumendone le funzioni e svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge. Norme finali Art. 20 L'esercizio sociale chiude il 30 aprile di ogni anno. Art. 21 In caso di messa in liquidazione dell'associazione, l'Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni costituenti il patrimonio dell'associazione verranno devoluti integralmente ad altri Enti aventi scopi benefici. Art. 22 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme adottate dal Codice Civile Italiano. |